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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 2Compiti dell’Ufficio federale di polizia
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) assolve segnatamente i seguenti compiti nell’ambito della protezione di persone ed edifici:
a.
valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e ordina le misure per la loro protezione sempre che non le esegua autonomamente;
b.
valuta la minaccia a cui sono esposti gli edifici e fornisce consulenza all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), ai titolari del diritto di polizia e alle persone da proteggere;
c.
effettua il servizio di sorveglianza e di guardia in determinati edifici (servizio di sicurezza);
d.
rilascia il documento di legittimazione federale;
e.
gestisce la Centrale d’allarme dell’Amministrazione federale;
f.
gestisce il Centro audizioni della Confederazione;
g.
provvede alla formazione e alla formazione continua dei propri collaboratori e degli incaricati della sicurezza nonché all’istruzione delle persone di cui all’articolo 45.
2 Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, fedpol collabora con altre autorità svizzere ed estere responsabili per la sicurezza nonché con servizi di sicurezza privati.