Ordinanza
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Art. 20 Misure di protezione architettoniche e tecniche presso gli edifici della Confederazione in Svizzera
1 Sulla base dell’analisi dei rischi, l’UFCL allestisce la pianificazione delle misure architettoniche e tecniche per gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1 in Svizzera. Concorda con fedpol la pianificazione definitiva delle misure. 2 I titolari del diritto di polizia decidono le misure da attuare. 3 L’UFCL si assume, nei limiti dei crediti stanziati, i costi delle misure previste nella pianificazione. 4 Le unità organizzative interessate si assumono, nei limiti dei crediti stanziati, i costi delle misure che vanno al di là di quelle previste dalla pianificazione o che esse affidano a terzi. |