Ordinanza
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Art. 23 Casi particolari
1 Per gli edifici di cui all’articolo 16 capoversi 2 e 3, le competenti unità organizzative eseguono autonomamente l’analisi dei rischi e le misure di protezione che ne conseguono, sempre che fedpol non provveda, su richiesta, alla protezione dei suddetti edifici. 2 I titolari del diritto di polizia possono affidare l’esecuzione delle misure di protezione organizzative a servizi di sicurezza privati. |