Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 23Casi particolari
1 Per gli edifici di cui all’articolo 16 capoversi 2 e 3, le competenti unità organizzative eseguono autonomamente l’analisi dei rischi e le misure di protezione che ne conseguono, sempre che fedpol non provveda, su richiesta, alla protezione dei suddetti edifici.
2 I titolari del diritto di polizia possono affidare l’esecuzione delle misure di protezione organizzative a servizi di sicurezza privati.