Ordinanza
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Art. 26 Misure di protezione presso domicili privati
1 Fedpol valuta i rischi a cui sono esposti i domicili privati delle persone da proteggere. 2 Fornisce consulenza alle persone interessate in merito alle misure di protezione organizzative nonché, in collaborazione con l’UFCL e l’unità organizzativa competente per il finanziamento secondo l’articolo 53 capoverso 1, alle misure di protezione architettoniche e tecniche e formula le pertinenti raccomandazioni. 3 Le persone interessate decidono in merito all’attuazione delle misure di protezione raccomandate. L’unità organizzativa competente per il finanziamento secondo l’articolo 53 capoverso 1 provvede alla loro attuazione. 4 Se una persona rinuncia all’attuazione delle misure di protezione raccomandate o di una parte di esse, fedpol esige una conferma scritta dell’interessato. In assenza di una conferma scritta, fedpol chiede una dichiarazione di rinuncia orale che provvede a documentare. 5 La Confederazione non risponde dei danni cagionati all’interessato da una sua rinuncia all’attuazione delle misure o di una parte di esse o da una sua scarsa collaborazione. |