Ordinanza
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Art. 27 Controllo
1 Fedpol può controllare l’attuazione delle misure e la sicurezza degli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1. A tal fine gli è garantito in ogni momento l’accesso alle informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e agli edifici. 2 Se accerta lacune in materia di sicurezza, le comunica ai titolari del diritto di polizia nonché all’UFCL e raccomanda di colmarle. 3 Se le lacune in materia di sicurezza non sono colmate in tempo utile a causa di divergenze di opinione, si applica quanto segue:
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