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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 29Servizio di sicurezza
1 Fedpol effettua il servizio di sicurezza nei seguenti edifici:
a.
gli edifici in cui si trova il posto di lavoro permanente di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione;
b.
gli edifici che ospitano fedpol insieme ad altre unità organizzative della Confederazione, su richiesta degli altri titolari del diritto di polizia;
c.
gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1 che sono stati designati dal Consiglio federale.
2 Su base contrattuale e dietro compenso, può effettuare il servizio di sicurezza negli altri edifici di cui all’articolo 16 capoversi 1–3.
3 Per l’adempimento di tali compiti può ricorrere a servizi di sicurezza privati.