Ordinanza
sulla protezione di persone ed edifici
di competenza federale
(OPCF)

del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)


Open article in different language:  DE
Art. 30 Presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia

1 A sco­po di pre­ven­zio­ne e di al­len­ta­men­to del­la ten­sio­ne non­ché per rac­co­glie­re in­for­ma­zio­ni nell’am­bi­to del­la pro­te­zio­ne di edi­fi­ci, fed­pol e le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà can­to­na­li di po­li­zia pos­so­no pren­de­re con­tat­to con la per­so­na che rap­pre­sen­ta una po­ten­zia­le mi­nac­cia ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 3bis LM­SI.

2 La pre­sa di con­tat­to è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­si 2 e 3.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden