Ordinanza
|
Art. 34 Comunicazione di registrazioni visive
1 Se i titolari del diritto di polizia manifestano un interesse oggettivamente giustificato per registrazioni visive non contenenti dati personali, fedpol ne autorizza la consultazione. Su richiesta, fedpol può mettere a disposizione le registrazioni visive non contenenti dati personali. 2 Fedpol mette a disposizione le registrazioni visive contenenti dati personali solo in virtù di un’autorizzazione giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale o amministrativo. |