Ordinanza
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Art. 47 Indennità per compiti di protezione all’estero
1 Se un Cantone mette a disposizione il suo personale per la protezione di persone all’estero, l’indennità di norma è versata conformemente all’articolo 46. 2 Se il Cantone non riceve alcuna indennità conformemente all’articolo 46, la Confederazione rimborsa:
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