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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 48Indennità per compiti di protezione in caso di eventi straordinari
1 In caso di eventi qualificati come straordinari dal Consiglio federale, la Confederazione accorda, su richiesta e nei limiti dei crediti stanziati, un’indennità ai Cantoni interessati, in particolare per compiti estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.
2 Il Cantone richiedente è competente per l’indennizzo degli altri Cantoni da esso chiamati a collaborare.