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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 49Richiesta d’indennità in caso di eventi straordinari
1 In caso di evento straordinario, il Cantone richiedente deve di norma presentare la richiesta d’indennità al Consiglio federale prima dell’evento.
2 Se un evento straordinario è annunciato a brevissimo termine o se un evento è qualificato come straordinario soltanto a posteriori alla luce della sua entità o della cerchia dei partecipanti, il Cantone può, in via eccezionale, presentare la richiesta entro tre mesi dall’evento.
3 Nella richiesta devono essere quantificati i costi presumibili per l’adempimento dei compiti di protezione. Occorre indicare se l’indennità sarà versata in modo forfettario o per determinate prestazioni.