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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 5Responsabilità di superiori gerarchici e collaboratori
1 I superiori gerarchici di tutti i livelli in seno alle autorità federali assumono la propria responsabilità direttiva nell’ambito delle misure di sicurezza e applicano tali misure nella loro unità amministrativa.
2 I collaboratori sono anch’essi responsabili per l’esecuzione delle misure di sicurezza.