Ordinanza
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Art. 50 Importo dell’indennità in caso di eventi straordinari
1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dell’indennità forfettaria o dell’indennità per determinate prestazioni, in particolare tenendo conto dei seguenti criteri:
2 Se l’indennità concerne determinate prestazioni, il Cantone fornisce a fedpol le indicazioni necessarie dopo l’adempimento dell’incarico. Qualora fedpol e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il DFGP decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia. |