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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 50Importo dell’indennità in caso di eventi straordinari
1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dell’indennità forfettaria o dell’indennità per determinate prestazioni, in particolare tenendo conto dei seguenti criteri:
a.
dimensioni del corpo di polizia;
b.
spese del Cantone che ha effettuato l’intervento;
c.
eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall’evento;
d.
quota parte d’indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione.
2 Se l’indennità concerne determinate prestazioni, il Cantone fornisce a fedpol le indicazioni necessarie dopo l’adempimento dell’incarico. Qualora fedpol e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il DFGP decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.