Ordinanza
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Art. 51 Interventi intercantonali di polizia a favore della Confederazione
1 I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un’indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente. 2 Le forze d’intervento che prestano servizio di picchetto ricevono un’indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato. |