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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 51Interventi intercantonali di polizia a favore della Confederazione
1 I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un’indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.
2 Le forze d’intervento che prestano servizio di picchetto ricevono un’indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.