Ordinanza
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Art. 52 Costi delle misure di protezione nell’ambito di manifestazioni private
1 I privati assumono da soli i costi delle misure di protezione nell’ambito di manifestazioni alle quali invitano persone da proteggere. 2 Se una manifestazione riveste un’importanza fondamentale e ha ripercussioni considerevoli sugli interessi internazionali ed economici della Svizzera, i Cantoni interessati possono richiedere un’indennità ai sensi dell’articolo 48. |