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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 52Costi delle misure di protezione nell’ambito di manifestazioni private
1 I privati assumono da soli i costi delle misure di protezione nell’ambito di manifestazioni alle quali invitano persone da proteggere.
2 Se una manifestazione riveste un’importanza fondamentale e ha ripercussioni considerevoli sugli interessi internazionali ed economici della Svizzera, i Cantoni interessati possono richiedere un’indennità ai sensi dell’articolo 48.