Ordinanza
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Art. 53 Costi delle misure di protezione presso i domicili privati
1 I costi delle misure architettoniche e tecniche presso i domicili privati di cui all’articolo 26 sono assunti dalla Confederazione come segue:
2 I costi delle misure che vanno al di là di quanto necessario per garantire la protezione sono assunti dalla persona interessata. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di proroga o di disposizione di nuove misure di protezione (art. 9). 4 Una volta cessata la minaccia, il servizio che ha finanziato la misura assume i costi di un eventuale smantellamento. Se non si procede a uno smantellamento, i dispositivi di protezione diventano proprietà della persona interessata o del proprietario del fondo, a titolo gratuito. In caso di ulteriore utilizzo dei dispositivi o di smantellamento successivo, la Confederazione non assume alcun costo. |