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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 53Costi delle misure di protezione presso i domicili privati
1 I costi delle misure architettoniche e tecniche presso i domicili privati di cui all’articolo 26 sono assunti dalla Confederazione come segue:
a.
per i domicili dei membri dell’Assemblea federale: dai Servizi del Parlamento;
b.
per i domicili dei membri del Consiglio federale nonché del cancelliere della Confederazione: dall’UCFL;
c.
per i domicili dei giudici ordinari dei tribunali della Confederazione: dal tribunale interessato;
d.
per i domicili di altri membri di autorità e dei magistrati eletti dall’Assemblea federale: dall’UCFL;
e.
per i domicili degli impiegati della Confederazione: dal dipartimento, dall’ufficio o dall’autorità federale cui appartiene l’impiegato.
2 I costi delle misure che vanno al di là di quanto necessario per garantire la protezione sono assunti dalla persona interessata.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di proroga o di disposizione di nuove misure di protezione (art. 9).
4 Una volta cessata la minaccia, il servizio che ha finanziato la misura assume i costi di un eventuale smantellamento. Se non si procede a uno smantellamento, i dispositivi di protezione diventano proprietà della persona interessata o del proprietario del fondo, a titolo gratuito. In caso di ulteriore utilizzo dei dispositivi o di smantellamento successivo, la Confederazione non assume alcun costo.