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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 56Disposizione transitoria
Fino al 31 dicembre 2022, la quota parte dei costi a carico della Confederazione ai sensi dell’articolo 46 capoverso 3 per le prestazioni fornite dai Cantoni in casi particolari può arrivare al 100 per cento.