Ordinanza
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Art. 7 Persone da proteggere all’estero
1 Se necessario, fedpol provvede anche all’estero alla protezione delle persone di cui all’articolo 6 lettere a–d. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS provvedono autonomamente alla protezione dei propri impiegati distaccati all’estero. |