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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 7Persone da proteggere all’estero
1 Se necessario, fedpol provvede anche all’estero alla protezione delle persone di cui all’articolo 6 lettere a–d.
2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS provvedono autonomamente alla protezione dei propri impiegati distaccati all’estero.