Art. 54 Deroghe all’obbligo di annuncio
1 Sono esentati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo: - a.87
- i prodotti intermedi che:
- 1.
- non sono forniti a terzi,
- 2.
- non lasciano lo stabilimento, o
- 3.
- sono immessi sul mercato in quantità inferiori a 100 kg all’anno;
- b.
- le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di analisi, ricerca e formazione o usati nella ricerca e sviluppo;
- c.
- le sostanze e i preparati impiegati esclusivamente nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali;
- d.
- i concimi che secondo l’ordinanza del 10 gennaio 200188 sui concimi necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) o devono essere notificati all’UFAG;
- e.
- gli esplosivi e i pezzi pirotecnici che sottostanno all’obbligo d’autorizzazione secondo l’ordinanza del 27 novembre 200089 sugli esplosivi;
- f.
- le sostanze acquistate in Svizzera;
- g.
- i preparati acquistati in Svizzera e forniti in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, se:
- 1.90
- il nome commerciale, la composizione, l’UFI e gli impieghi previsti sono invariati, e
- 2.
- il nome del fabbricante originario è pure indicato;
- h.
- le miscele di gas composte esclusivamente di gas annunciati;
- i.
- i preparati non pericolosi ai sensi dell’articolo 3 e confezionati in imballaggi che non superano 200 ml di contenuto, se sono fabbricati in Svizzera e forniti direttamente dal fabbricante all’utilizzatore professionale o privato;
- j.
- i preparati immessi sul mercato in quantità inferiori a 100 kg all’anno ed esclusivamente per utilizzatori professionali;
- k.91
- le sostanze notificate dal fabbricante secondo l’articolo 24.
2 Non sono esentati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo: - a.
- i prodotti intermedi di cui al capoverso 1 lettera a che si presentano sotto forma di monomeri e sono sostanze nuove;
- b.
- i preparati di cui al capoverso 1 lettere b, c, h, i e j provvisti di un UFI.92
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 88 RS 916.171 89 RS 941.411 90 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125). 91 Introdotta dal n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 92 Introdotto dal n. I dell’O del 31 gen. 2018 (RU 2018 801). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125).
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