Ordinanza
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Art. 64 Restrizioni concernenti la fornitura
1 Le sostanze e i preparati del gruppo 1 non possono essere forniti a titolo commerciale a utilizzatori privati. 2 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a titolo commerciale soltanto a persone aventi l’esercizio dei diritti civili. 3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a persone minorenni, se queste sono capaci di discernimento e se devono impiegare tali sostanze o preparati nell’ambito della loro formazione o a titolo professionale o commerciale. 4 Le restrizioni concernenti la fornitura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai carburanti. |