Ordinanza
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Art. 20 Requisiti per la stesura della scheda di dati di sicurezza
1 La scheda di dati di sicurezza deve essere redatta secondo le prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 numero 3. 2 Gli scenari d’esposizione elaborati secondo l’articolo 16 o che figurano nella relazione sulla sicurezza chimica (art. 28) devono essere allegati alla scheda di dati di sicurezza; le informazioni delle sezioni 1, 7, 8 e 13 della scheda di dati di sicurezza devono corrispondere agli impieghi che figurano negli scenari di esposizione. 3 Il DFI può, d’intesa con il DATEC e il DEFR, stabilire le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza. |