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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
del 5 giugno 2015 (Stato 1° febbraio 2022)
Art. 22Aggiornamento della scheda di dati di sicurezza
1 Qualora siano disponibili nuove informazioni importanti, il fabbricante deve tempestivamente aggiornare la scheda di dati di sicurezza.
2 Il fornitore deve consegnare la scheda di dati di sicurezza aggiornata agli utilizzatori professionali o ai commercianti ai quali ha fornito la sostanza o il preparato in questione negli ultimi 12 mesi.
3 Il capoverso 2 non si applica alle schede di dati di sicurezza aggiornate che sono state consegnate nell’ambito del commercio al dettaglio.