Ordinanza
|
|
Art. 26 Deroghe all’obbligo di notifica
1 Una notifica non è necessaria per:
2 Se vi è motivo di ritenere che una determinata sostanza non assoggettata all’obbligo di notifica secondo il capoverso 1 possa costituire un pericolo per l’essere umano o l’ambiente, l’organo di notifica esige dal fabbricante, su richiesta di un servizio di valutazione, che presenti determinati rapporti d’esame. Per tali rapporti d’esame non è possibile esigere dati che vadano al di là di quelli richiesti per il fascicolo tecnico di cui all’allegato 4 numero 8 lettera a, numero 9 lettera a e numero 10 lettera a. 3 Le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB non assoggettate all’obbligo di notifica secondo il capoverso 1 lettere a–c, sono assoggettate all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 48.64 62 L’elenco NLP può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) all’indirizzo www.echa.europa.eu > Informazioni sulle sostanze chimiche > EC Inventory e Informazioni sulle sostanze chimiche > Registered substances > Registered substances information. 63 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. 64 La correzione del 4 giu. 2019 concerne soltanto i testi francese e tedesco (RU 2019 1647). |
