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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
del 5 giugno 2015 (Stato 1° febbraio 2022)
Art. 26Deroghe all’obbligo di notifica
1 Una notifica non è necessaria per:
a.
polimeri e sostanze contenute in un polimero come unità monometriche o legate chimicamente al polimero in concentrazione inferiore al 2 per cento del peso;
b.
le sostanze che figurano nell’elenco dei No-Longer Polymer62 (elenco NLP);
c.
le sostanze immesse sul mercato in quantità inferiori a una tonnellata all’anno;
d.
le sostanze che un fabbricante immette sul mercato:
1.
esclusivamente per scopi di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi,
2.
al massimo nella quantità necessaria per detto scopo, e
3.
al massimo per cinque anni; su richiesta motivata, l’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, prorogare tale termine per un periodo di cinque o dieci anni;
e.
le sostanze esclusivamente impiegate come sostanze di partenza, principi attivi o additivi nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali;
f.
le sostanze acquistate in Svizzera;
g.
i prodotti intermedi sempreché non siano sostanze monomeriche;
h.
le sostanze elencate nell’allegato V del regolamento UE-REACH63;
i.
le sostanze che sono già state notificate ed esportate da un fabbricante e reimportate dallo stesso o da un altro fabbricante della medesima catena di distribuzione, se questo può provare che:
1.
si tratta della stessa sostanza;
2.
per la sostanza esportata, ove vi sia un obbligo secondo l’articolo 19, gli è stata trasmessa una scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 20.
2 Se vi è motivo di ritenere che una determinata sostanza non assoggettata all’obbligo di notifica secondo il capoverso 1 possa costituire un pericolo per l’essere umano o l’ambiente, l’organo di notifica esige dal fabbricante, su richiesta di un servizio di valutazione, che presenti determinati rapporti d’esame. Per tali rapporti d’esame non è possibile esigere dati che vadano al di là di quelli richiesti per il fascicolo tecnico di cui all’allegato 4 numero 8 lettera a, numero 9 lettera a e numero 10 lettera a.
3 Le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB non assoggettate all’obbligo di notifica secondo il capoverso 1 lettere a–c, sono assoggettate all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 48.64