Ordinanza
|
Art. 29 Impiego di dati di precedenti notificanti
1 Se l’organo di notifica constata che una nuova sostanza è già notificata in Svizzera, comunica al notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti.71 1bisL’organo di notifica rinuncia ai dati del notificante e si avvale di quelli di un precedente notificante se:
2 Il notificante non può avvalersi dei seguenti dati di precedenti notificanti:
3 Le normative del diritto della concorrenza e del diritto dei beni immateriali non sono toccate dalle disposizioni della presente sezione. 71 Introdotto dal n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 72 Originario cpv. 1 |