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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
del 5 giugno 2015 (Stato 1° febbraio 2022)
Art. 29Impiego di dati di precedenti notificanti
1 Se l’organo di notifica constata che una nuova sostanza è già notificata in Svizzera, comunica al notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti.71
1bisL’organo di notifica rinuncia ai dati del notificante e si avvale di quelli di un precedente notificante se:
a.
il nuovo notificante prova che il precedente notificante, mediante un attestato di accesso, è d’accordo che l’organo di notifica utilizzi i suoi dati; oppure
b.
la durata di protezione dei dati è scaduta.72
2 Il notificante non può avvalersi dei seguenti dati di precedenti notificanti:
a.
identità, purezza e tipo di impurezze della sostanza;
b.
modalità per rendere innocua la sostanza.
3 Le normative del diritto della concorrenza e del diritto dei beni immateriali non sono toccate dalle disposizioni della presente sezione.
71 Introdotto dal n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).