Ordinanza
|
|
Art. 34 Obbligo di comunicazione
Se la quantità immessa sul mercato è pari o superiore a una tonnellata all’anno e questa nuova sostanza non è assoggettata all’obbligo di notifica secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera d, il fabbricante o il suo rappresentante esclusivo deve darne comunicazione all’organo di notifica prima di immettere per la prima volta sul mercato la nuova sostanza in quanto tale o quale componente di un preparato o di un oggetto dal quale la sostanza è destinata a essere liberata in condizioni d’impiego normali o ragionevolmente prevedibili. |
