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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
del 5 giugno 2015 (Stato 1° febbraio 2022)
Art. 37Verifica della notifica o della comunicazione
1 I servizi di valutazione verificano nella loro sfera di competenze se:
a.
la documentazione è completa o, in caso contrario, se i motivi addotti dal notificante sono validi;
b.
le indicazioni sono scientificamente plausibili;
c.
i rapporti d’esame si fondano su esami che adempiono i requisiti di cui all’articolo 43.
2 Se, alla verifica della documentazione di notifica, un servizio di valutazione constata che la sostanza costituisce un rischio particolare per la salute dell’essere umano o per l’ambiente a causa della sua pericolosità, delle sue proprietà, del suo presunto impiego o delle quantità immesse sul mercato, può eseguire una valutazione mirata dei rischi prima dell’accettazione della notifica.
3 I servizi di valutazione comunicano all’organo di notifica il risultato della loro verifica.