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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
del 5 giugno 2015 (Stato 1° febbraio 2022)
Art. 39Accettazione della notifica o della comunicazione
1 D’intesa con i servizi di valutazione, l’organo di notifica accetta, mediante decisione, la notifica o la comunicazione se dalla verifica risulta che i documenti relativi alla notifica o alla comunicazione sono completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza.
2 Qualora sia stata eseguita una valutazione dei rischi mirata, la decisione comprende le misure ordinate per la riduzione dei rischi.