Ordinanza
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Art. 48 Sostanze e preparati assoggettati all’obbligo di annuncio 81
1 Il fabbricante deve annunciare all’organo di notifica entro tre mesi dalla loro prima immissione sul mercato:
2 Sono considerati biopersistenti i materiali con una solubilità in acqua inferiore a 100 mg/l o con un tempo di dimezzamento nei polmoni di 40 o più giorni. 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). |