Ordinanza
|
Art. 52 Modifiche
1 Le modifiche dei dati di cui agli articoli 49 e 50 devono essere annunciati entro tre mesi. 2 Se, nel caso di sostanze e preparati pericolosi per l’ambiente, la quantità annuale effettivamente fornita diverge dalla categoria annunciata della quantità immessa sul mercato, occorre annunciare entro il 31 marzo dell’anno successivo la quantità immessa sul mercato l’anno precedente secondo le categorie menzionate nell’articolo 49 lettera c numero 6 e lettera d numero 6. |