1 Per la conservazione di sostanze e preparati devono essere rispettate le indicazioni che figurano sull’imballaggio, sull’etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza.
2 Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico.
3 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere conservati in maniera ordinata e separandoli dall’altra merce. È proibito depositare derrate alimentari, alimenti per animali o agenti terapeutici nelle immediate vicinanze di tali sostanze e preparati.
4 I capoversi 1–3 si applicano anche agli oggetti da cui sono emessi sostanze o preparati in quantità tali che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente.
5 Le sostanze e i preparati che, combinandosi, possono causare reazioni pericolose devono essere conservati separatamente.
6 Le sostanze e i preparati pericolosi possono essere travasati e conservati soltanto in contenitori che adempiono i seguenti requisiti:
- a.
- non devono poter essere confusi con imballaggi di derrate alimentari, prodotti cosmetici, agenti terapeutici o alimenti per animali;
- b.
- il nome della sostanza o del preparato deve essere indicato nell’etichettatura del contenitore;
- c.
- devono essere conformi ai requisiti secondo l’articolo 35 paragrafi 1 e 3 del regolamento UE-CLP93;
- d.
- devono avere una aspetto tale da non risvegliare o incoraggiare la curiosità dei bambini.
93 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.