1 Chi fornisce a titolo commerciale un oggetto che contiene una sostanza estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso deve fornire le informazioni seguenti:
a.
il nome della sostanza interessata;
b.
tutte le informazioni necessarie di cui dispone per permettere un impiego sicuro dell’oggetto.
2 Deve fornire le informazioni gratuitamente:
a.
agli utilizzatori professionali e ai commercianti: in modo spontaneo;
b.
agli utilizzatori privati: su domanda entro 45 giorni.