Ordinanza
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Art. 88 Collaborazione tra autorità esecutive cantonali e federali
1 L’organo di notifica ordina alle autorità esecutive cantonali, di propria iniziativa o su richiesta di un servizio di valutazione, di controllare determinate sostanze, preparati o oggetti, in particolare anche secondo l’articolo 81 capoverso 1. 2 Le autorità esecutive cantonali rilevano campioni su richiesta dell’organo di notifica. 3 Se i controlli danno adito a contestazioni di rilievo, l’autorità preposta al controllo ne informa l’organo di notifica e le autorità competenti per le decisioni secondo l’articolo 89. 4 Se vi è il fondato sospetto che una classificazione sia scorretta, ne informa l’organo di notifica. |