Ordinanza
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Art. 93b Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2020 129
Fino al 31 dicembre 2025 al più tardi, i fabbricanti possono immettere sul mercato senza indicare l’UFI secondo l’articolo 15ai seguenti preparati, se non dispongono di un UFI al 1° gennaio 2022:
129 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5125). |