Ordinanza
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Art. 90a Misure delle autorità esecutive cantonali 150
Se dal controllo risulta che sono violate le disposizioni di cui agli articoli 87 capoverso 2, 88 capoverso 1 e 90 capoverso 1, le misure necessarie sono decise dall’autorità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale. In caso di violazioni delle disposizioni dell’articolo 90 capoverso 1, può anche decidere l’autorità competente del Cantone in cui le violazioni sono state commesse. I Cantoni coordinano le misure necessarie 150 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). |