prende in considerazione le modifiche delle direttive sui test per i prodotti chimici dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e definisce la versione determinante del regolamento (CE) n. 440/2008140 e del manuale dell’ONU sulle prove e sui criteri per la classificazione dei pericoli fisici (UN Manual of Tests and Criteria)141,
3.
definisce la versione determinante dell’allegato II del regolamento UE-REACH142;
b.
allegato 3 (elenco delle sostanze candidate): prende in considerazione le modifiche dell’«elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006» secondo l’articolo 59 paragrafo 1 del regolamento UE-REACH;
c.
allegato 4: prende in considerazione le modifiche agli allegati III e VII–XI del regolamento UE-REACH;
allegato 7: prende in considerazione gli sviluppi europei.
138 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
139 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125).
140 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.
141 Il manuale può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’ONU all’indirizzo Internet: www.unece.org > Our work > Transport > Dangerous Goods > Legal Instruments and Recommendations > UN Manual of Tests and Criteria.
142 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
143 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).