Ordinanza
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Art. 11 Etichettatura di generatori aerosol
1 Ai generatori aerosol che non rientrano nel campo d’applicazione della LDerr47 si applicano, oltre alle prescrizioni di etichettatura della presente ordinanza, gli articoli 1, 2 e 8 paragrafi 1 e 1a, nonché i punti 1.8, 1.9 e 1.10, la disposizione introduttiva del punto 2 e i punti 2.2 e 2.3 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE48.49 2 Sui generatori di aerosol considerati non pericolosi ai sensi dell’articolo 3 della presente ordinanza devono figurare il nome e l’indirizzo del fabbricante. Se un tale generatore aerosol è importato da uno Stato membro dello SEE, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE. 48 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). |