Ordinanza
|
Art. 76 Trasmissione di dati all’estero e a organizzazioni internazionali
1 L’organo di notifica e i servizi di valutazione possono trasmettere dati non confidenziali ad autorità ed istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali. 2 Possono trasmettere dati confidenziali quando:
|