Ordinanza
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
2 La presente ordinanza si applica ai biocidi e ai loro principi attivi nonché ai prodotti fitosanitari, ai loro principi attivi e ai loro coformulanti quando alla stessa rinvia l’ordinanza del 18 maggio 20057 sui biocidi o l’ordinanza del 12 maggio 20108sui prodotti fitosanitari. 3 La presente ordinanza si applica a sostanze e preparati radioattivi per quanto non si tratti di effetti dovuti alla loro radiazione radioattiva. 4 Ai prodotti cosmetici ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 20169sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sotto forma di prodotti finiti destinati a utilizzatori privati o professionali si applicano esclusivamente gli articoli 5–7 e 81, ma solo per quanto concerne la protezione dell’ambiente nonché la classificazione e la valutazione circa la pericolosità per l’ambiente.10 5 La presente ordinanza non si applica:
6 Alle sostanze e ai preparati importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 57, 62 e 67.17 7 Alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati si applica inoltre l’ordinanza PIC del 10 novembre 200418.19 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 17 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU2017 2593). 19 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU2017 2593). |