Ordinanza
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Art. 12 Deroghe alle prescrizioni di etichettatura
1 L’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, concedere deroghe alle prescrizioni di etichettatura per talune sostanze o taluni preparati o per taluni gruppi di sostanze o di preparati e autorizzare che questi non siano etichettati o che lo siano in un altro modo adeguato se:
2 Emana una decisione su domanda motivata o una decisione di portata generale. 3 Stabilisce un elenco di deroghe ammesse e lo pubblica nel suo sito Internet. 50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. |