Ordinanza
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Art. 14 Impiego di un nome chimico alternativo
1 Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza se:
2 Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo. 3 Qualora l’Agenzia europea per le sostanze chimiche abbia autorizzato una denominazione chimica alternativa secondo l’articolo 24 del regolamento UE-CLP, il suo impiego è considerato autorizzato in Svizzera dal momento in cui l’organo di notifica ha preso atto dei seguenti documenti e dati:
3bis Qualora nell’uso della denominazione chimica vengano utilizzati secondo l’articolo 18 paragrafo 2 lettera b del regolamento UE-CLP la denominazione e il numero di identificazione che figurano nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature secondo l’articolo 42 del regolamento UE-CLP deve essere presentata, su richiesta dell’organo di notifica, l’identità della sostanza conformemente all’allegato VI sezioni 2.1–2.3 del regolamento UE-REACH53.54 4 L’impiego di un nome chimico alternativo di una sostanza può essere richiesta solo per un preparato:
5 L’autorizzazione per l’impiego di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante; non è trasferibile. 6 Il fabbricante e gli utilizzatori professionali della stessa catena di distribuzione possono impiegare senza autorizzazione un nome chimico alternativo durante i primi sei anni successivi:
7 Se entro il periodo di cui al capoverso 6 non è stata presentata una domanda per l’impiego di un nome chimico alternativo, né una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e i dati di cui al capoverso 3, dopo la scadenza di tale periodo deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all’articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP.56 52 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 709). 53 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. f. 54 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 709). 55 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 709). 56 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 709). |