Ordinanza
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Art. 15a Identificatore unico di formula 58
1 Quando immette sul mercato un preparato classificato come pericoloso a causa dei pericoli fisici o per la salute che comporta, il fabbricante deve attribuirgli un identificatore unico di formula (UFI). 2 Il fabbricante deve generare l’UFI con il sistema elettronico messo a disposizione dall’organo di notifica. La generazione dell’UFI nel sistema elettronico non è necessaria se risulta che il preparato è già provvisto di un UFI generato in base al regolamento (UE) CLP59. 3 L’UFI deve essere stampato o apposto in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile e deve essere preceduto dall’acronimo «UFI:» scritto in lettere maiuscole:
4 Nel caso di preparati non imballati, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o, se la consegna avviene a utilizzatori privati, incluso nella copia degli elementi dell’etichettatura secondo l’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) CLP. 5 I capoversi da 1 a 4 non sono applicabili se il preparato non soggiace all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 54. 58 Introdotto dal n. I dell’O del 31 gen. 2018 (RU 2018 801). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5125). 59 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. |