1 Quando immette sul mercato un preparato classificato come pericoloso a causa dei pericoli fisici o per la salute che comporta, il fabbricante deve attribuirgli un identificatore unico di formula (UFI).
2 Il fabbricante deve generare l’UFI con il sistema elettronico messo a disposizione dall’organo di notifica. La generazione dell’UFI nel sistema elettronico non è necessaria se risulta che il preparato è già provvisto di un UFI generato in base al regolamento (UE) CLP59.
3 L’UFI deve essere stampato o apposto in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile e deve essere preceduto dall’acronimo «UFI:» scritto in lettere maiuscole:
- a.
- nella sezione dell’etichetta dedicata alle informazioni supplementari di cui all’articolo 25 del regolamento UE (CLP); o
- b.
- sull’imballaggio interno insieme agli altri elementi dell’etichettatura; se, a causa della sua forma o delle dimensioni ridotte, l’imballaggio interno è tale da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, l’UFI può essere stampato o apposto insieme agli altri elementi dell’etichettatura che figurano su un imballaggio esterno.
4 Nel caso di preparati non imballati, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o, se la consegna avviene a utilizzatori privati, incluso nella copia degli elementi dell’etichettatura secondo l’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) CLP.
5 I capoversi da 1 a 4 non sono applicabili se il preparato non soggiace all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 54.
58 Introdotto dal n. I dell’O del 31 gen. 2018 (RU 2018 801). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5125).
59 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.